PRESENTAZIONE
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Natura, scopi e funzionamento delle cooperative

Obiettivi della Cooperativa ed attese delle aziende di credito

Modalità di funzionamento della Cooperativa

Gli organi di gestione e l’organizzazio-ne interna alla Cooperativa

L’azione delle Cooperative nell’evoluzione dei rapporti tra banche e imprese minori



 

 

 
 
       

     CooperativaImprese

 
Modalità di funzionamento della Cooperativa
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La cooperativa assicura la copertura delle perdite sopportate dalle banche convenzionate sui finanziamenti concessi alla clientela associata con il loro patrimonio di garanzia liquido, al quale si affianca in diversi casi pure un fondo fidejussorio.

Nella Cooperativa il patrimonio di garanzia liquido è formato dal capitale sociale e dalle riserve, ai quali in alcuni casi si affianca pure un fondo rischi, che raccoglie ulteriori contributi degli associati e di Enti ed associazioni che intendono promuovere lo sviluppo della Cooperativa.

In generale il contributo richiesto agli associati è di importo modesto, mentre si cerca di ampliare al massimo il numero degli associati.

Solitamente, il patrimonio liquido è alimentato anche dal ristorno, da parte delle banche convenzionate, di una quota percentuale degli interessi pagati dalla clientela associata sui finanziamenti garantiti.

Il patrimonio liquido è generalmente detenuto dalla Cooperativa in contanti, oppure investito in titoli dotati di un ampio mercato secondario. La quota detenuta in contanti è solitamente depositata presso le aziende di credito convenzionate, in depositi liberi o vincolati, ed è fruttifera di interessi.

Come accennato in precedenza, a fianco del fondo liquido in molti casi è presente pure un fondo fidejussorio, costituito da impegni di garanzia rilasciati, a favore delle operazioni stipulate dalla Cooperativa, dalle stesse imprese aderenti e dagli Enti promotori. Anche in questo caso, le fidejussioni rilasciate dagli associati sono di importo modesto, mentre si tende ad allargare il più possibile il numero delle imprese aderenti.

Le convenzioni tra Cooperativa e banche contemplano che il fondo fidejussioni possa essere escusso solo in via secondaria, dopo l’utilizzazione dei mezzi finanziari compresi nel fondo liquido. Di qui l’opportunità che la Cooperativa costituisca e mantenga fondi liquidi capaci di fronteggiare la percentuale media di insolvenza rispetto al totale degli affidamenti garantiti, in modo da non intaccare il fondo fidejuissioni.

La salvaguardia del fondo fidejussioni trova la sua ragione principale nel fatto che il limite massimo degli affidamenti bancari globalmente concedibili è legato in molti casi ad un multiplo del fondo fidejussorio stesso. Questo parametro noto come moltiplicatore, viene stabilito in sede di convenzione con le banche ed è legato sia alla percentuale media di insolvenze rispetto al totale degli affidamenti concessi, sia all’’ammontare del fondo liquido.

Evidentemente esso è inversamente proporzionale al primo fattore e direttamente proporzionale al secondo.

 

 


 

 

 

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