I rapporti banche–cooperativa
sono, nell’ambito delle convenzioni, gestiti in
concreto da un organo chiamato Comitato Tecnico. che
viene nominato in genere del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa.
Esso ha l’incarico di vagliare
e giudicare insindacabilmente l’ammissione alla
garanzia collettiva delle domande di finanziamento presentate
alle banche dalle imprese associate.
Almeno secondo le condizioni-tipo più
diffuse, le banche convenzionate svolgono la propria
istruttoria di fido e deliberano, in caso di istruttoria
positiva, la concessione di un affidamento subordinato
alla prestazione da parte della Cooperativa della garanzia
collettiva. Il Comitato Tecnico, a sua volta decide
insindacabilmente sull’ammissione dei fidi alla
garanzia. Solo se il Comitato decide di concedere la
garanzia, il fido approvato dalla banca viene effettivamente
approvato.
Il quorum previsto per la validità
delle delibere del Comitato Tecnico è in genere
la maggioranza semplice dei presenti anche se in alcuni
casi è richiesta l’unanimità. Il
Comitato Tecnico è composto da rappresentanti
imprenditoriali.
Ampia variabilità presentano
infine gli ammontari massimi di fido previsti dalle
convenzioni per un singolo nominativo associato. Le
cifre sono, comunque, piuttosto contenute, limitando
di conseguenza il tipo di fabbisogno finanziario che
queste convenzione possono fronteggiare. Pur comprendendo
la volontà e l’interesse generale delle
cooperative a soddisfare il massimo numero di associati,
in presenza di patrimoni di garanzia limitati, pare
di vedere una assoluta necessità di attuare una
politica diretta a permettere la revisione verso l’alto
dei limiti unitari di fido.
Oggi infatti è pensabile di
incidere concretamente sui fabbisogni finanziari delle
aziende, anche di quelle minorim, solo se si amplia
la dimensione dell’intervento. Altrimenti si rischia
di vedere considerare la Cooperativa solo come uno strumento
utile per alleggerire un po’ il tasso medio pagato
sull’indebitamento totale o come occasione valida
per le aziende con limitata capacità di credito.
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